
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Decreto “anti-frodi” per Superbonus e cessioni delle detrazioni per lavori edilizi
L’11 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore dal 12 novembre 2021, il D.L. 11 novembre 2021, n. 157, il cosiddetto “Decreto anti-frodi”, che introduce alcune misure finalizzate a contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
In particolare:
- nell’ambito delle detrazioni riconosciute per gli interventi edilizi, viene esteso l’obbligo del visto di conformità:
a. alle ipotesi in cui il Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- ai casi di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus;
- introdotta la possibilità per l’Agenzia Entrate di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Modalità e termini per l’attuazione dei controlli saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate;
- per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell’Agenzia Entrate, è previsto l’utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell’atto di recupero, disciplinato dall’art. 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Inoltre, la bozza della legge di Bilancio per il 2022, non ancora nella versione definitiva, prevede la conferma fino al 2024 della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito con riferimento a tutte le detrazioni edilizie “ordinarie” e non soltanto per il Superbonus. Si dovrà però attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
VERSAMENTI
Versamenti in scadenza a novembre: ultima rata delle imposte e II acconto
Per i contribuenti che hanno deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) scade il 16 novembre 2021 il versamento dell’ultima rata del piano rateale, comprendente il saldo 2020 e il primo acconto 2021.
Il 30 novembre 2021, invece, scade il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2021.
Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
I chiarimenti dell’Agenzia sul credito d’imposta “Teatri e spettacoli dal vivo”
Agenzia delle Entrate, Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E
Con la Circolare 10 novembre 2021, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo, introdotto dall’art. 36-bis del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
In particolare, ha fornito precisazioni in merito all’individuazione dei soggetti ammessi all’incentivo e alle condizioni richieste dalla norma per poter fruire del credito d’imposta.
Possono usufruire del credito d’imposta tutte le imprese residenti (comprese le stabili organizzazioni) che operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali (a titolo esemplificativo, teatro, musica, inclusa la lirica, danza, attività circensi e dello spettacolo viaggiante). Sono ammessi anche gli enti non commerciali, ma solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Rientrano nell’ambito applicativo della misura in esame anche tutti i soggetti operanti nei settori citati, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese interessate dovranno presentare istanza telematica approvata con il Provvedimento n. 262278/2021, entro il 15 novembre 2021.
ADEMPIMENTI
SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
A titolo esemplificativo con le credenziali SPID si può accedere a:
- cassetto fiscale Agenzia Entrate;
- cassetto previdenziale INPS;
- Fascicolo Sanitario Elettronico;
- il portale dell’automobilista;
- e ad oltre oltre 4.000 amministrazioni pubbliche (consulta on line l’elenco completo all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/).
Per richiedere e ottenere le credenziali SPID bisogna essere maggiorenni e avere a disposizione:
- un indirizzo e-mail;
- un numero di telefono cellulare che si utilizzi normalmente;
- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
- la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fiscale costituiscono ulteriori elementi a supporto del processo di verifica dell’identità che concorrono a contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto di identità. Durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al form che andrà compilato.
Si può ottenere lo SPID on line, senza uscire di casa. Basta scegliere uno degli 8 Identity provider indicati sul sito di Agenzia per l’Italia Digitale e seguire le istruzioni.
Accedi al sito di Agenzia per l’Italia Digitale e richiedi il tuo SPID.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
La Guida delle Entrate per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali
Agenzia delle Entrate, Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali
L’Agenzia Entrate ha pubblicato la “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a novembre 2021.
Un vademecum riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” in modo corretto tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.).
La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati.
Una sezione del documento è dedicata alle recenti agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
VERSAMENTI
I versamenti del mese di novembre: ultima rata delle imposte e II acconto
Il mese di novembre, come ogni anno, è un mese fitto di scadenze per il versamento delle imposte.
Infatti chi aveva deciso di rateizzare il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) il 16 novembre dovrà versare l’ultima rata del piano rateale comprendente il saldo 2020 e il primo acconto 2021.
Il 30 novembre, invece, scade il versamento per il secondo acconto delle imposte sui redditi 2021.
Si ricorda che andrà versato anche il secondo acconto INPS per i soggetti iscritti, la cedolare secca sulle locazioni e IVIE/IVAFE.
La scadenza di novembre non interessa invece le addizionali IRPEF poiché per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF e per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
La seconda rata di acconto non può essere rateizzata
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.
Per rendere meno gravoso l’esborso finanziario potrebbe essere conveniente effettuare un “ricalcolo” degli acconti determinati con il metodo storico e determinare quindi gli stessi sulla base del metodo previsionale.
Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente. Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l’IRPEF che per l’IRES che per l’IRAP.
In alternativa all’applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per l’anno di competenza (c.d. “metodo previsionale”). La previsione deve considerare l’imposta dovuta per l’anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto: per ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.
Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell’IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d’impresa), ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le eventuali ritenute subite.
Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi e in regime forfetario l’imposta sostitutiva deve essere versata in acconto e a saldo negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il versamento IRPEF.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Martedì 30 novembre 2021 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali |
Telematica |
Martedì 30 novembre 2021 | ISA – Presentazione modello | Termine ultimo per la presentazione del modello ISA relativo l’anno d’imposta 2020. | Lavoratori autonomi
Società di persone
Società di capitali |
Telematica |
Martedì 30 novembre 2021 | Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – LIPE | Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. | Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. | Telematica |
Giovedì 16 dicembre 2021 | IMU/TASI | Versamento 2^ rata 2021 | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. | Mod. F 24 on line o bollettino postale |