
Decreto Riaperture
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 del cd. decreto “Riaperture”, D.L. n. 52/2021 , sono entrate in vigore le nuove disposizioni che fissano il calendario della ripresa di talune attività e stabiliscono l’ennesimo cambio di rotta in ordine alle regole applicabili alla circolazione delle persone sul territorio nazionale.
Il Decreto, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio, ha effetto a partire dal 26 aprile.
ZONE GIALLE
Spostamenti: sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, saranno consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Continueranno in ogni caso ad essere consentiti gli spostamenti fra Regioni per motivi di lavoro, salute e necessità.
Settore ristorazione e bar, i chiarimenti del Ministero dell’Interno
Il decreto “Riaperture” prevede, esclusivamente a favore delle zone gialle, a partire dal 26 aprile 2021:
- la ripresa dell’attività della somministrazione con consumo al tavolo, ma esclusivamente all’aperto, sia a pranzo che a cena, con orario limitato a quello consentito dal cd. “coprifuoco”, ovvero dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
La previsione che il servizio possa avvenire solo all’aperto vale anche per i bar, ai quali il servizio al banco è consentito solo in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.
Per il settore della ristorazione nel suo insieme, inoltre, con specifico riferimento al servizio ai tavoli, la Circolare ricorda altresì che restano in vigore le disposizioni di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo quelle espressamente derogate dal decreto-legge “Riaperture”. Di conseguenza, resta valida la previsione dell’art. 27, comma 1 , secondo la quale il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, a meno che non siano tutte conviventi.
In sintesi, se da un lato il ripristino della valenza delle aree gialle consente la ripresa delle attività di ristorazione, dall’altro lato le stesse soggiacciono a nuove regole, in alcuni casi più restrittive, in altri più morbide:
- restano in vigore le regole di distanziamento e del numero massimo di commensali; restano inoltre ferme tutte le disposizioni previste dai Protocolli e dalle linee-guida;
- è possibile prestare servizio serale (dapprima vietato), ma solo fino alle 22.00 e solo all’aperto;
- è possibile prestare servizio diurno, a partire dalle ore 5.00, ma rispetto a quanto previsto in precedenza ciò può avvenire solo all’aperto, mentre in precedenza il consumo al tavolo in zona gialla nelle ore diurne era autorizzato anche all’interno dei locali.
Quanto sopra fino al 31 maggio 2021, posto che il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 52/2021 dispone, sempre esclusivamente a favore degli esercizi ubicati in area gialla, che a partire al 1° giugno 2021 le attività dei servizi di ristorazione potranno essere condotte con consumo al tavolo anche al chiuso, ma solo dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, ovviamente sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14 , del D.L. n. 33 del 2020.
Si ricorda che, in ogni caso:
- resta priva di vincoli di orario, e consentita anche al chiuso, la ristorazione in alberghi e similari strutture ricettive, ma solo quando diretta ai clienti ivi alloggiati;
- restano anche aperti, con le modalità già ora in vigore, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Da ultimo, la Circolare chiarisce un passaggio del tutto oscuro del decreto “Riaperture”, relativo alle pratiche di asporto dei bar, questione che trae origine nuovamente dall’art. 27 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, che deve intendersi come interamente confermato a meno che non risulti espressamente derogato dal decreto “Riaperture”.
L’attività di asporto dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate da codice ATECO 56.0 (bar) resta limitata entro le ore 18.00, come già disposto in precedenza.
Negozi posti in centri commerciali
Tornando alle problematiche connesse alla ripresa delle attività economiche, occorre evidenziare la situazione di un’altra categoria di esercenti dimenticati dal decreto “Riaperture”, o in questo caso più correttamente si dovrebbe parlare di soggetti cancellati.
Si tratta dei negozi posti nei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, obbligati, sin a partire dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, alla chiusura nelle giornate festive e prefestive.
Dapprima ne era stata annuncia la riapertura per il 15 maggio 2021; la misura, infatti, era presente nella bozza del decreto che era stata lasciata trapelare per le anticipazioni, ma purtroppo è del tutto scomparsa nella formulazione definitiva del D.L. 22 aprile 2021, n. 52.
A carico di questi soggetti, pertanto, permane l’obbligo di chiusura nei weekend, festivi e prefestivi e alcun ulteriore chiarimento in ordine ad un possibile futuro via libera è stato sinora fornito.
Si assiste quindi ad un nuovo colpo inferto a questi esercenti, che già si erano visti assegnato un contributo a fondo perduto loro specificatamente dedicato (decreto “Ristori-bis”), che avrebbe dovuto vedere la luce nel 2021 e che invece è stato del tutto cancellato dal decreto “Sostegni” (D.L. n. 14/2021 ) che ha disposto l’abrogazione dell’art. 1, comma 14-bis e 14-ter , del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , norma che ha accorpato i quattro decreti “Ristori”.
Stabilimenti balneari
Per concludere, un cenno alle norme applicabili agli stabilimenti balneari, del tutto “ignorati” dal decreto “Riaperture”.
Secondo quanto chiarito dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il decreto “Riaperture” non affronta la questione poiché, allo stato attuale, non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge. Spiagge regolarmente aperte, quindi, o per meglio dire aperte se, ed alle condizioni, previste dalle singole disposizioni adottate a livello regionale (Ordinanze balneari e sanitarie).
Pertanto, almeno per il momento, le uniche disposizioni cui guardare sono quelle adottate già per la scorsa stagione a livello locale, salvo successivi aggiornamenti, oppure salvo che in seguito non intervengano diverse disposizioni a livello nazionale, nella speranza che il settore “mare” possa quindi riprendere ad operare regolarmente e non essere condannato allo stillicidio di promesse riaperture, puntualmente disattese, che ha invece interessato il settore “montagna”, con gli impianti sciistici di fatto chiusi per l’intera stagione.
Fiere, convegni e congressi: dal 15 giugno, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021 sono consentiti convegni e congressi. E’ consentito inoltre svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Competizioni ed eventi sportivi: a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso