
Contributo a fondo perduto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il D.L. Sostegni ed il tanto atteso nuovo contributo a fondo perduto. Il contributo spetta a condizione che non siano stati superati nell’anno 2019 i 10 milioni di ricavi o compensi e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. Alla differenza va poi applicata una percentuale per il calcolo del contributo spettante (60% per ricavi e compensi 2019 fino a 100.000 euro, 50% fino a 400.000 euro, 30% fino a 5 milioni e 20% per ricavi e compensi fino a 10 milioni di euro).
E’ comunque riconosciuto un importo minimo di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalla persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. I beneficiari sono tutti i soggetti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia: imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario.
L’accesso al contributo è precluso ai soggetti la cui partita iva è cessata alla data di entrata in vigore del decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita iva dopo l’entrata in vigore del decreto, agli enti pubblici ed agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Possono accedere al contributo anche i soggetti che hanno aperto la partita iva nel 2019 e/o 2020. Per i soggetti che hanno aperto la partita iva nel 2019 con riferimento alla determinazione del fatturato medio mensile 2019 rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita iva, pare quindi che non vada considerato nel calcolo della media mensile il mese in cui è stata aperta la partita iva. Tuttavia a favore di questi soggetti, inclusi quelli che hanno aperto la partita iva nel 2020 per i quali manca il riferimento al 2019 per il calcolo della media mensile, viene in ogni caso riconosciuto il contributo in misura minima.
I soggetti aventi diritto dovranno fare richiesta presentando una apposita istanza esclusivamente in modalità telematica a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Con il provvedimento di ieri l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli e le istruzioni per la trasmissione dell’istanza.
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i 5 giorni di tolleranza.
Annullamento carichi
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti la riscossione dal 2000 al 2010 (anche se compresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Definizione avvisi bonari non spediti
Potranno essere emanati apposti provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel periodo di sospensione ma elaborati entro il 31.12.2020, (riferiti a dichiarazioni relative al 2017) ed entro il 2021 (riferiti a dichiarazioni 2018). La definizione non si estenderà ai controlli formali.
La proposta di definizione verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate se sussistono i requisiti.
Certificazioni uniche
Il termine di trasmissione delle certificazioni uniche è stato differito al 31.03.2021.
Queste alcune delle novità contenute nel Decreto Legge sostegni.
Lo studio rimane a disposizione per i chiarimenti ritenuti necessari.