
RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE False e-mail su comunicazioni e rimborsi IVA Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 9 aprile 2021 Stanno circolando false email inviate a nome dell’Agenzia Entrate relative a comunicazioni e rimborsi IVA. Si tratta di email-truffa riguardanti presunte incoerenze emerse durante la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente alle Entrate, spesso accompagnate da un file malevolo in formato .zip. L’Agenzia delle Entrate ancora una volta invita a cestinare l’email, qualora fosse stata ricevuta, senza aprire alcun allegato, e ricorda che è disponibile sul proprio portale la sezione la sezione “Focus sul phishing”, dove periodicamente vengono riportati degli avvisi sulle ultime email-truffa in circolazione. È inoltre possibile, in caso di ricezione di questo tipo di email, contattare il call center al numero 800.909696.
Imposta di bollo fatture elettroniche
A partire dal 1° gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate verifica, mediante automatismi, la corretta esposizione del bollo e procede alle eventuali correzioni dovute, fornendo ai contribuenti ed ai loro intermediari delegati, tramite nuove funzionalità introdotte in piattaforma Fatture e Corrispettivi, le informazioni del caso. Le rettifiche operate possono tuttavia essere verificate e, se del caso, modificate ed integrate, al fine di addivenire alla definizione della somma finale da versare.
Il primo trimestre 2021 rappresenta il primo periodo di applicazione di tale meccanismo, pertanto nel seguito andiamo a fornire le informazioni necessarie alla verifica degli importi proposti dall’Agenzia. Laddove l’esito del controllo automatizzato non risultasse corretto, vi è tempo fino al 30 aprile 2021 per effettuare le dovute rettifiche, in assenza delle quali le richieste avanzate dall’Agenzia si considereranno come accettate e, di conseguenza, gli ammontari esposti saranno definitivamente considerati come dovuti.
A partire dal 2021, fermo restando l’obbligo per il contribuente di indicare l’assolvimento del bollo ove dovuto, prima che il versamento venga effettuato l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle informazioni fornite dai contribuenti, evidenziando loro non solo il riepilogo delle fatture per le quali è stato indicato il bollo, ma anche quelle per le quali il bollo risulta dovuto ma non è stato esposto. Per la precisione, i contribuenti e gli intermediari delegati troveranno in Fatture e Corrispettivi due elenchi.
L’elenco A, che non è modificabile da parte del contribuente / intermediario. Tale elenco riporta un mero elenco delle fatture elettroniche emesse, transitate dal Sistema di Interscambio nel periodo di interesse (nel nostro caso, I trimestre 2021),sulle quali, è stato evidenziato l’assolvimento virtuale del bollo.
L’elenco B, invece, costituisce la novità che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2021, ed evidenzia, laddove ricorra il caso, quelle fatture per le quali il bollo non è stato esposto come dovuto in fase di trasmissione del file fattura, ma che, stante all’esito del controllo automatizzato eseguito dall’Agenzia delle Entrate, risulta dovuto e come tale viene richiesto in pagamento, salvo che il contribuente non intervenga in variazione all’elenco B stesso.
Per quanto riguarda l’elenco B, i contribuenti/intermediari potranno:
• verificare le informazioni fornite e accettarle come proposte, senza apportare alcuna modifica;
• escludere dall’elenco una o più fatture proposte dall’AdE come assoggettabili a bollo (fermo restando che in seguito l’Agenzia potrà chiedere chiarimenti in merito);
• inserire nell’elenco una o più fatture per le quali il bollo è dovuto, ma non è stato inserito all’atto dell’emissione della fattura, e tale manchevolezza non è stata rilevata dal controllo automatizzato.
- Il nuovo meccanismo di controllo ha modificato i termini per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture, introducendo un meccanismo in due passaggi: dapprima occorre verificare se vi sono fatture presenti in allegato B, al fine di poter eliminare dall’elenco gli eventuali importi erroneamente richiesti in versamento a causa di un errore nel controllo automatizzato e, in un secondo momento, occorre versare l’ammontare risultate dalla sommatoria di elenco A ed elenco B.
PERIODO DI RIFERIMENTO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
Il controllo dell’elenco B relativo al 1° trimestre 2021 dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2021, mentre il versamento dovrà essere onorato entro il 31 maggio 2021.
Per quanto riguarda i termini di versamento, inoltre, si ricorda che con D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto “Liquidità”) era stato introdotto al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 l’art. 17, comma 1 bis , che prevede che il versamento relativo al primo trimestre possa essere differito al termine previsto per il
secondo trimestre se l’ammontare dovuto è inferiore a 250 euro. Altresì, se la somma degli importi dovuti per primo e secondo trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato alla scadenza prevista per il terzo trimestre.
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Bar e ristoranti: fino al 30 giugno l’esenzione al pagamento del canone unico D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30
Con il decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), in vigore dal 23 marzo scorso , sono state approvate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, l’art. 30, comma 1, lettera a), del Decreto prevede la proroga al 30 giugno 2021 (il precedente termine era fissato per il 31 marzo) dell’esenzione dal pagamento del canone unico per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande. Stessa proroga al 30 giugno per il pagamento del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati a favore dei venditori ambulanti.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale imprese: invio istanze
L’art. 26 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto due crediti d’imposta finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: il credito d’imposta per i conferimenti societari e il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale. È attiva dal 12 aprile 2021 la possibilità di trasmettere all’Agenzia Entrate le istanze per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori. Quelli che hanno investito nel rafforzamento delle piccole e medie imprese e che, quindi, possono fruire dello sconto d’imposta sull’investimento effettuato, potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello entro il 3 maggio 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. La possibilità di invio delle istanze termina il 3 maggio 2021. Per quelle società, invece, che hanno effettuato aumenti di capitale e a cui spetta il secondo credito d’imposta (che varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Nuovo Bando “Macchinari innovativi”: aperte le domande
D.Dirett. 26 marzo 2021 Dal 13 aprile 2021 è possibile inviare le domande per gli incentivi legati al Nuovo bando Macchinari innovativi, la misura finanziata dal Mise con 132,5 milioni di euro e finalizzata a sostenere investimenti innovativi per la trasformazione tecnologica e digitale, ovvero a favorire la transizione verso l’economia circolare delle attività d’impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando “Macchinari innovativi”: per richiedere le agevolazioni PMI, reti di imprese e professionisti dovranno presentare le domande dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021, mentre l’invio della richiesta potrà avvenire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021. I programmi di investimento ammissibili, in particolare, devono:
• prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
• essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
• prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del MISE.
SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI
Dal Mise incentivi per nuove imprese di giovani e donne Mise, Circolare 8 aprile 2021, n. 117378 Il Ministero dello Sviluppo economico sostiene giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale, attraverso finanziamenti agevolati a tasso zero. È quanto prevede la circolare n. 117378 del 8 aprile 2021 pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico che stabilisce i termini per l’avvio della presentazione delle domande a partire dal prossimo 19 maggio 2021. Potranno fare richiesta per l’incentivo le micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, prevalentemente, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. L’agevolazione potrà, inoltre, essere richiesta anche dalle nuove imprese in corso di costituzione. Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:
• produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
• fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
• commercio di beni e servizi;
• turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonchè le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da
giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000. I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
VERSAMENTI Versamento del secondo acconto imposte 2020 sospeso causa Covid
Il decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti “solari”) per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari, a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha poi eliminato il requisito del calo di fatturato per le seguenti tipologie di soggetti:
• soggetti ISA che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell’attività sulla base degli ultimi provvedimenti (attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori n. 137/2020) e che operano all’interno delle c.d. “zone rosse”;
• soggetti ISA che svolgono attività di gestione di ristoranti all’interno delle c.d. “zone arancioni”.
Con il c.d. Decreto “Ristori-quater” (D.L. n. 157/2020, confluito nel Decreto “Ristori”) è stata inoltre prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
Inoltre, l’art. 20 del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni in legge n. 40/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, ha previsto, esclusivamente per il 2020, la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
La soglia minima dell’80% potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell’ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.
ATTENZIONE: nel caso in cui non si sia versato il II acconto, in quanto rientrante in una delle casistiche sopra riportare, entro il 30 aprile dovrà essere eseguito il versamento.
Tale versamento potrà essere ricalcolato sulla base dei redditi effettivamente prodotti nel 2020 e tenendo presente che, per il 2020, se l’importo pagato in acconto non risulta comunque inferiore all’80% della somma dovuta per il periodo d’imposta, vige la non sanzionabilità per l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti.