NUOVI OBBLIGHI DI GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO (SETTORE PRIVATI) DAL 15 OTTOBRE 2021

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (termine previsto di cessazione dello stato di emergenza) chiunque vorrà entrare in un luogo di lavoro pubblico o privato, dovrà possedere e esibire il green pass, la certificazione digitale che attesta di aver fatto la vaccinazione contro il Covid, o di essere risultati negativi al test oppure di essere guariti da tale malattia.

L’obbligo si estende pertanto a tutti i lavoratori privati, ai liberi professionisti e collaboratori familiari. NON CI SONO, PERTANTO,  AL MOMENTO, ESCLUSIONI PER I POSSESSORI DI PARTITA IVA. Le uniche esclusioni riguardano i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per il settore privato, si applica un principio analogo a quello del settore pubblico: chiunque intende recarsi al lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre deve esibire la certificazione verde all’ingresso del posto di lavoro. Infine, va ricordato che per chi svolge la prestazione presso locali altrui l’obbligo di controllo grava sia su chi ospita il lavoratore, sia sul datore. La regola del green pass non vale solo per i lavoratori subordinati: devono esibirlo anche i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività̀ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, sulla base di contratti esterni (liberi professionisti, autonomi, collaboratori, eccetera in trasferta e presso sedi esterne).  Va ricordato che l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass non fa venire meno nessuna delle altre misure di contenimento previste dalla normativa vigente. Pertanto, il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 2019 negli ambienti di lavoro rimane in vigore, e tutte le misure connesse (distanziamento, mascherina, eccetera) rimangono obbligatorie.

Relativamente alle disposizioni green pass inerenti i lavoratori dipendenti si consiglia di consultare il proprio consulente del lavoro.

DEFINIZIONE DI GREEN PASS:

il green pass è una certificazione in formato digitale emessa dal Ministero della salute con le seguenti validità:

  • di 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di due dosi);
  • Immediatamente dopo la somministrazione della seconda dose e con validità di dodici mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);
  • Immediatamente dopo la somministrazione della prima dose per i guariti da Covid e con validità di 12 mesi (cessa di avere validità nel caso il soggetto risulti positivo);
  • a seguito di guarigione dall’infezione del sars-Cov-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità sei mesi e cessa di avere validità nel caso il soggetto risulti positivo);
  • a seguito di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo, la validità in questo caso è di 48 ore per gli antigenici e di 72 ore per i molecolari.