ULTIMI CHIARIMENTI RELATIVI AL GREEN PASS

 

 

Come già comunicato con la precedente news letter, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19 (c.d. Green pass) per poter accedere ai luoghi ove si svolge l’attività, ecco i chiarimenti previsti dal Decreto del 12 ottobre 2021 relativi alle aziende senza dipendenti (per chi avesse dipendenti si consiglia di consultare il proprio consulente del lavoro).

Sono tenuti al possesso della certificazione verde i seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti (di tutte le categorie, compresi: i collaboratori familiari, colf, badanti, baby sitter e somministrati), sia che lavorino all’interno sia all’esterno dell’azienda;
  • i soggetti che svolgono attività di formazione;
  • i soggetti che svolgono attività di volontariato;
  • i soci e titolari di azienda,
  • i lavoratori autonomi,
  • i lavoratori dipendenti di altre aziende che accedono ai locali aziendali.

La verifica verrà eseguita dal delegato aziendale (titolare o socio) nominato in nome e per conto dell’azienda e andrà trascritta sull’apposito registro dei controlli del Green Pass.

La certificazione verde sarà obbligatoria anche per l’accesso presso i propri clienti/fornitori/aziende: pertanto, si raccomanda di munirsi della certificazione anche per le eventuali visite esterne.

Il delegato avrà l’obbligo di verifica anche nel caso di visita presso la propria azienda da parte di fornitori, dipendenti di altre aziende o altri soggetti non clienti privati.

L’obbligo di possesso della certificazione NON si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. L’obbligo di possesso della certificazione NON si applica altresì ai clienti.

La violazione del divieto di accedere ai luoghi di lavoro privi di Green Pass è punibile con una multa che varia da 400 a 1500 Euro.

PRIVACY

Tutte le informazioni acquisite saranno gestite nel rispetto della normativa in materia di privacy.

ULTERIORI REGOLE A TUTELA DELLA SICUREZZA

Si avvisa che l’obbligo di certificazione non esclude l’applicazione delle regole a tutela della sicurezza dettate dalle linee guida e dai protocolli vigenti tra cui, a titolo esemplificativo: il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone, l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in caso di febbre e/o di altri sintomi, eccetera.